Assegno unico figli, domande e risposte

Requisiti, maggiorazioni, tempistiche e definizione di nucleo familiare: le risposte aggiornate agli interrogativi più frequenti sull’assegno unico per i figli, raccolte dal Sole 24 Ore del Lunedì da Inps e patronati.
di Michela Finizio e Valentina Melis

E’ necessario presentare una nuova domanda per l’assegno unico nel 2023?

Da marzo 2023 il rinnovo dell’assegno unico e universale sarà fatto d’ufficio dall’Inps, a patto che negli archivi dell’istituto, al 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda accolta e in corso di validità. Tuttavia i beneficiari dovranno presentare una nuova Dsu, riferita al 2023, per ricevere l’importo spettante, se superiore ai minimi. La novità è stata comunicata dall’Inps con la circolare 132/2022 e costituisce un passo avanti rispetto a quanto previsto finora.

Cosa succede se non si rinnova l’Isee entro il prossimo 28 febbraio?

Come spiegato nella circolare Inps 132/2022 nel 2023, se già si fruisce dell’assegno unico, non è necessario presentare una nuova domanda per continuare a ricevere la prestazione. Tuttavia, questo automatismo non esime i beneficiari da altri adempimenti. Il principale è quello relativo alla presentazione, ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per ottenere l’Isee, a cui è collegata la graduazione dell’importo dell’assegno unico.

In assenza di Isee, infatti, l’assegno viene erogato nel valore minimo. Quindi, entro giugno 2023, si dovrà presentare la Dsu relativa all’anno prossimo (potendo così recuperare anche gli arretrati da marzo, mentre se la si presenterà da luglio in poi non ci saranno gli importi maggiorati arretrati e si continueranno a percepire quelli minimi).

Il calcolo degli importi

Sì alla quota minima in assenza di Isee

La circolare Inps del 9 febbraio conferma la possibilità di presentare domanda per l’assegno unico universale anche in assenza di Isee. In questo caso l’assegno spetta nella misura minima (ad esempio 50 euro per figlio minore a carico, la stessa quota destinata ai nuclei con Isee oltre i 40mila euro) e il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in fase di domanda. Come si evince dalla circolare, resta salva l’eventualità di presentare l’Isee successivamente nel corso dell’anno. Fatto sta che l’importo mensile spettante viene determinato tenendo conto dell’Isee presente al momento della domanda e resta fisso per 12 mensilità, salvo poi procedere al conguaglio in un secondo momento (verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo) quando si farà riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Restano invariate, però, le scadenze per poter beneficiare degli arretrati a decorrere da marzo: questi ultimi verranno riconosciuti solamente se la domanda (con l’eventuale Isee) verrà presentata entro e non oltre il mese di giugno 2023. Mentre se la domanda viene inviata dal 1° luglio in poi, la prestazione decorrerà dal mese successivo. In tutti i casi, l’Inps conferma che provvederà al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

Beneficiari

Aiuto ai nonni con minori in affido o «accasati»

Nella circolare viene esplicitato che il diritto alla prestazione è esteso anche ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).

Figli maggiorenni

Corsi e tirocini devono essere riconosciuti

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l’assegno è riconosciuto solo se il figlio è “attivo”, quindi deve essere iscritto a un percorso di studi, svolgere il servizio civile, essere iscritto alle liste di collocamento o svolgere un tirocinio o prestazione lavorativa con un reddito annuo inferiore a 8mila euro. Almeno uno di questi requisiti deve sussistere al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Se il figlio maggiorenne è uno studente, la circolare chiarisce che deve essere accertata la frequenza o l’iscrizione a un percorso di studi riconosciuto (inclusi quelli di formazione professionale regionale o Ifts, l’iscrizione a un Its o a un corso di laurea). Il beneficio spetta altresì ai titolari di un contratto di apprendistato o di un tirocinio che rispetti le linee guida in materia. Ancora non è chiaro a quale annualità, però, debba fare riferimento il limite di 8mila euro per essere considerato a carico ai fini del diritto all’assegno unico e universale.

Requisiti

Inclusi apolidi, rifugiati e i familiari extra Ue

L’Inps interviene, inoltre, sui requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in particolare quelli legati alla cittadinanza: sono inclusi anche gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale, i titolari di Carta blu «lavoratori altamente qualificati», i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei prevedono la parità di trattamento con i cittadini europei ed anche, infine, i lavoratori autonomi titolari di permesso. La norma, si legge nella circolare, «non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente». Riconosciuti, infine, i permessi di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare.

La residenza

Sì ai frontalieri che non pagano le tasse in Italia

Per poter beneficiare dell’assegno unico è inoltre necessario essere residenti in Italia al momento della domanda (e da almeno due anni anche se non continuativi o titolari di un contratto di lavoro) e pagare le imposte sul reddito in Italia. Al riguardo, la circolare precisa che la locuzione «pagamento dell’imposta» deve essere intesa al lordo degli oneri deducibili (ne consegue che sono inclusi anche gli incapienti, etc.) ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.

Pertanto, potranno beneficiare dell’assegno unico ad esempio anche i lavoratori frontalieri esonerati dal pagamento delle imposte in Italia in base a un accordo internazionale, ma non potranno invece beneficiarne coloro che risiedono oltre confine (anche a San Marino) e lavorano in Italia. Anche se finora, magari, hanno percepito le misure attualmente in vigore per i figli a carico, come detrazioni o assegni al nucleo.

Maggiorazioni

Bonus per «due redditi» pure se uno è da pensione

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione dell’assegno unico per ciascun figlio minore. L’importo aggiuntivo è pari a 30 euro mensili con un Isee sotto 15mila euro, che si riduce fino ad annullarsi oltre i 40mila euro. La circolare Inps chiarisce che, per far scattare questo incremento, rilevano tutti i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo sono inclusi sia quelli derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, sia le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari. Non è ancora chiaro, invece, se rileva l’eventuale indennità di disoccupazione, se ad esempio uno dei due genitori è in Naspi.

I controlli

L’Isee difforme non farà decadere l’assegno

La domanda, si legge ancora nella circolare, «viene istruita e liquidata sulla base dell’Isee in corso di validità, ancorché recante omissioni o difformità». Con queste parole l’Inps, che effettua controlli durante tutto l’anno, fa sapere che entro la fine dell’anno l’eventuale utente avvisato delle difformità esistenti nella sua pratica Isee è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente l’eventuale quota minima, che sarebbe invece spettata in assenza di Isee.

Nel frattempo però l’eventuale assegno unico corrisposto non decade, continuerà ad essere erogato, e si procederà poi al recupero in seguito, a conguaglio. In ogni caso, per sanare la difformità, l’Inps potrà richiedere al cittadino idonea documentazione oppure si potrà presentare una nuova pratica Isee, priva di difformità, o richiederne al Caf la rettifica con effetto retroattivo se quest’ultimo ha commesso un errore materiale nell’inviarla.

Come presentare domanda

Confermata la possibilità di fare domanda anche in assenza di Isee, avendo diritto così alla quota minima dell’assegno (ad esempio 50 euro per figlio minore, la stessa prevista per chi ha un Isee oltre i 40mila euro).

Come si legge nella circolare, «l’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale». Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

La modalità di pagamento «intera» o «ripartita»

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.

Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

L’affidamento esclusivo o condiviso

Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

Con o senza ISEE

È possibile fare la domanda di assegno unico senza avere ancora un Isee e presentarlo successivamente?

Sì, è possibile fare domanda per l’assegno unico dal 1° gennaio 2022 senza avere ancora un Isee in corso di validità. I canali per fare domanda sono tre: online sul sito internet dell’Inps, tramite Spid, Cie o Cns; telefonicamente, tramite il contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); presso gli istituti di patronato.

Se successivamente l’Isee viene elaborato entro fine febbraio, automaticamente gli importi erogati a partire dal mese di marzo saranno calcolati in base all’indicatore della situazione economica del nucleo: non è infatti necessario allegarlo alla domanda, sarà direttamente Inps a leggere i dati incrociando le banche dati. Altrimenti sarà erogata la quota minima dell’assegno unico (50 euro per ciascun figlio minore) prevista in caso di domanda senza Isee.

Se l’Isee viene invece presentato entro giugno, l’eventuale conguaglio degli importi dovuti a decorrere dalla mensilità di marzo avverrà nel mese di luglio, mentre gli eventuali Isee elaborati successivamente avranno validità solo dalla mensilità in corso. Resta comunque obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee.

Genitori separati

Come viene pagato l’assegno unico per genitori divorziati o non conviventi? In caso di disaccordo, e in assenza di un accordo legale, il genitore collocatario può chiedere il 100% dell’importo? E in caso di affido esclusivo?

La procedura prevede che, in presenza di due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, uno dei due debba fare la domanda di assegno unico, una volta sola per ogni anno di gestione, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e il codice fiscale dell’altro genitore. Per legge l’assegno spetta a entrambi, a prescindere dal versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il minore. Tuttavia, l’assegno può essere richiesto e pagato al 100% al solo richiedente. Resta salva però la possibilità, anche in un secondo momento, di richiedere che l’erogazione venga suddivisa in misura uguale (al 50%) tra i genitori aventi diritto.

In pratica, il richiedente, se al momento della domanda opta per il 100%, deve dichiarare che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. E l’altro genitore non deve obbligatoriamente confermare questa scelta, accedendo alla procedura con le proprie credenziali. Anche se non è previsto il suo nulla osta, però, resta salva la possibilità per il secondo genitore di modificare la scelta del primo, con una richiesta successiva: gli basterà accedere con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il pagamento del 50% (Iban oppure bonifico domiciliato, e così via).

Questa procedura, di fatto, potrebbe generare conflitto tra i due genitori aventi diritto in caso di disaccordo sulle modalità di fruizione dei benefici legati ai figli. Per questo motivo è sempre bene includere ed esplicitare nell’accordo legale di separazione, o in un altro accordo in forma scritta, questi aspetti.

Le informazioni richieste per presentare domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), codice fiscale dell’altro genitore (ove presente), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dati. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da flaggare in base alla situazione familiare: se il richiedente ha l’affido esclusivo, nella scheda del figlio si dovrà selezionare la casella «Il nucleo familiare comprende uno solo dei due gentiori» per richiedere l’intero importo dell’assegno spettante.

Donne in gravidanza

Posso richiedere l’assegno unico se sono in stato di gravidanza al settimo mese? Nel frattempo, a gennaio e febbraio, è ancora possibile fare domanda per il premio alla nascita?

Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda però al momento va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno, saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. A quel punto saranno accreditate d’ufficio due mensilità di assegno (settima e ottava), oltre quella corrente. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita, che è stato cancellato dal 1° gennaio 2022, insieme al bonus bebé che non è previsto per i nati o adottati dal 1° gennaio 2022 in poi.

L’accredito

Nella domanda di assegno unico, possiamo indicare un conto corrente qualsiasi su cui accreditare le somme o deve essere intestato a uno dei due genitori? Possiamo utilizzare una carta prepagata intestata al figlio? Che caratteristiche deve avere?

L’assegno unico può essere accreditato su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. L’importante è che i conti indicati siano intestati al richiedente, anche se con un altro soggetto (nel caso di ripartizione al 100%) o, se viene scelta la ripartizione dell’importo al 50%, che siano indicati gli Iban di entrambi i genitori. Solo se il figlio è maggiorenne under 21, l’Iban deve essere intestato (o cointestato) al figlio maggiorenne, se richiede lui in prima persona la prestazione (in questo caso, l’importo a lui erogato sarà limitato alla quota di assegno di sua competenza). Nel solo caso del tutore di un genitore, i conti sopra elencati possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato.

In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea Sepa, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Ue (Financial identification Sepa), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.

Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

Errore e rinuncia

In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla?

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su «Rinuncia», facendo attenzione a scegliere come motivazione «errore di compilazione» e non «rinuncia alla prestazione». In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

Il minore in affido

Quale Isee devono presentare le famiglie affidatarie di minori per la domanda di assegno unico?

In caso di affidamento, flaggando la casella relativa all’affidamento preadottivo, per la corretta compilazione della Dsu ai fini Isee, occorre distinguere le varie ipotesi previste dall’articolo 3 del Dpcm 159/2013. La scelta di collocare il minore in un nucleo piuttosto che in un altro, dipende dal tipo di affidamento che si evince dal provvedimento del giudice del tribunale minorile:

  • il minore in affidamento temporaneo oppure collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé (quindi si aggancia l’Isee del minore); facoltativamente però il genitore affidatario lo può considerare parte del proprio nucleo familiare;
  • il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore.
In ogni caso, nella domanda di assegno unico sarà preso in considerazione «sempre l’Isee del nucleo familiare in cui risulta inserito il minore».

Figli all’estero

Ho un figlio a carico under 21 ma residente all’estero (iscritto all’Aire). Ho diritto all’assegno unico?

Si attendono chiarimenti all’interno della circolare Inps di prossima emanazione. Si ricorda che per figli a carico, in base all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 230/2021 sull’assegno unico (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 309 del 30 dicembre 2021), si intendono quelli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee.

Residenti all’estero

Sono residente a San Marino, percepisco redditi in Italia dove presento la dichiarazione dei redditi e percepisco le detrazioni per i miei due figli a carico. Posso presentare la domanda per l’assegno unico oppure no, non essendo residente in Italia?

Si attendono chiarimenti all’interno della prossima circolare Inps. Il decreto istitutivo dell’assegno unico, comunque, sembra escludere dal novero dei beneficiari i richiedenti che non siano residenti al momento della domanda in Italia e che non siano (o non siano stati) residenti in Italia da almeno due anni, anche non continuativi (in alternativa a quest’ultimo requisito, la norma prevede che il richiedente sia titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata almeno semestrale).

Due redditi da lavoro

La maggiorazione dell’assegno unico per reddito da lavoro di entrambi i genitori, scatta anche se si è genitore unico (ad esempio vedovo o con figlio non riconosciuto)? E se uno dei due genitori percepisce Naspi e l’altro è lavoratore dipendente? E se uno dei due genitori ha partita Iva e l’altro è dipendente?

La maggiorazione non scatta in caso di genitore unico titolare di reddito da lavoro. Bisogna però attendere la circolare Inps che chiarirà se il diritto alla maggiorazione potrà essere riconosciuto automaticamente anche in questi casi o quando uno dei due genitori è percettore della Naspi. Al momento, con l’espressione «reddito da lavoro» si intendono redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi di impresa, in base ai vari articoli del Tuir che li prevedono e li disciplinano. Va precisato che, in base al Dlgs 230/2021, la maggiorazione spetta solo nel caso di Isee inferiore a 4omila euro, non quindi a tutti,come sembrerebbe dal modello di domanda.

Famiglie numerose

Abbiamo quattro figli di cui uno con più di 21 anni. Abbiamo diritto alla maggiorazione di 100 euro prevista per le famiglie numerose sull’assegno unico?

Sì, anche se la maggiorazione non è prevista in base alle informazioni raccolte dal simulatore dell’assegno unico pubblicato online sul sito internet dell’Inps. Per legge, infatti, a decorrere dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

L’ISEE corrente

Chi ha avuto una variazione di reddito rilevante nel 2022 può presentare Isee corrente? E ogni quanto dovrà ripresentarlo?

Sì, la richiesta può essere accompagnata dall’Isee corrente, che fotografa una situazione reddituale e patrimoniale del nucleo più vicina rispetto a quelle registrate nell’Isee ordinario (che guarda al reddito e al patrimonio di due anni prima: l’Isee 2023 si basa su reddito e patrimonio del 2021) .Nel caso di variazione reddituale, l’Isee corrente vale sei mesi. Nel caso di variazione del patrimonio, l’Isee corrente si può presentare da aprile di ogni anno e vale sino al 31 dicembre dello stesso anno.

Il nucleo familiare

Chi va incluso nel nucleo familiare ai fini dell’Isee valido per l’assegno unico? Il nuovo convivente della madre divorziata va incluso? Gli eventuali altri familiari (zio, nonni) che convivono con il minore vanno inclusi? Il padre risposato che non convive con il minore va incluso?

Per richiedere l’assegno unico, in presenza di figli minorenni, sarà necessario presentare l’Isee minorenni (articolo 7 del Dpcm 159/2013). Tale indicatore, è diverso dall’Isee ordinario solo nel caso di caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro: nel caso in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio (il cui importo andrebbe dichiarato nell’Isee), il suo reddito e patrimonio rilevano nell’indicatore come «componente attratta» o «componente aggiuntiva» (si veda il paragrafo 7 della circolare Inps 171/2014).

Per i figli maggiorenni, invece, il riferimento è all’Isee ordinario (articoli da 2 a 5 del Dpcm 159/2013) e i maggiorenni con residenza diversa rispetto ai genitori fanno nucleo a sé soltanto se non sono più a carico a fini Irpef oppure se hanno un’età pari o superiore a 26 anni. In generale, comunque, l’Isee fa riferimento alla famiglia anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in Comune. Pertanto, se nel nucleo che convive con il minore ci sono eventuali zii o nonni, vanno indicati anche loro nel nucleo a fini Isee.

Il patrimonio

Nel 2022 abbiamo comprato una casa e un’automobile. Queste due vanno dichiarate nell’Isee 2023 oppure no?

No. Gli immobili da indicare nell’Isee 2023 sono quelli posseduti al 31 dicembre del secondo anno solare antecedente (2021). Tuttavia, se la casa è quella di abitazione del nucleo, va indicata nell’apposito quadro della Dsu, se posseduta al momento della presentazione.

Under 21 Neet

Ho un figlio maggiorenne a carico che non lavora e non studia. Mi sembra di aver capito che non ho diritto all’assegno unico, ma ho ancora diritto alle detrazioni per i figli a carico?

No, le detrazioni per i figli a carico restano in vigore solo per gli over 21. E per avere l’assegno unico invece il figlio maggiorenne deve avere un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti:

  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolgimento del servizio civile universale.

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10 domande sull’assegno Unico

In queste pillole sonore vengono spiegate tutte le questioni più rilevanti e chiarite le regole fondamentali.

Le risposte sono affidate alla giornalista del Sole 24 ORE Michela Finizio.

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