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Politics

Il processo contro Israele spiegato da un professore di diritto internazionale

Silvia Martelli
Gabriele Della Morte

Nei Paesi Bassi, alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, diciassette giudici stanno esaminando le accuse sudafricane di presunto genocidio commesso da Israele nella Striscia di Gaza. Gabriele della Morte, professore ordinario di diritto internazionale all’Università Cattolica di Milano, affronta le complesse questioni giuridiche legate al caso, le argomentazioni delle parti coinvolte e le implicazioni che potrebbe avere sul panorama internazionale.

12 gennaio 2024

 Cosa sostiene il Sudafrica?

 Il Sudafrica sostiene che Israele stia commettendo un genocidio a Gaza nei confronti del popolo palestinese. Chiede quindi delle misure provvisorie che hanno per oggetto il fatto che occorre un cessate il fuoco, che bisogna cessare immediatamente, come riportato al paragrafo 113 della richiesta presentata dal Sud Africa, “l’eccezionale brutale campagna militare condotta da Israele a Gaza”.

 Perché il Sudafrica può fare causa ad Israele?

 Sia Israele che il Sudafrica hanno sottoscritto la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948). In un articolo della Convenzione si sancisce che, nell'ipotesi in cui nascano delle controversie in materia dell'interpretazione dei termini [della Convenzione stessa], c'è la possibilità di riferirsi alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia. E’ questo “l'escamotage” attraverso il quale si è giunti alla richiesta da parte del Sudafrica delle misure cautelari alla Corte.

 Quali sono i tempi della Corte per stabilire le misure provvisorie?

 La Corte internazionale di giustizia dà precedenza a tutte le richieste che hanno per oggetto delle misure cautelari a fronte di una situazione urgente. Mentre i tempi del giudizio di cognizione (cioè del giudizio ordinario, quello in cui si stabilisce chi ha torto e chi ha ragione) sono spesso dilatati – qualche volta in anni, – nell'ipotesi della misura cautelare il procedimento è molto svelto (in un caso che presenta alcune analogie, quello relativo alla violazione della Convenzione del genocidio da parte della Federazione Russa, la richiesta di misure provvisorie è stata presentata dall’Ucraina il 27 febbraio 2022 e accettata con dalla Corte il successivo 16 marzo ).

 La Corte però non ha potere esecutivo. Israele potrebbe quindi non rispettare eventuali misure provvisorie (così come la Russia non aveva rispettato l’ordine nel 2022 di cessare il fuoco nel conflitto con l’Ucraina)?

 Questa è un'obiezione molto giuridica: certamente: il diritto può essere violato, ma non bisogna confondere l’effettività con la validità.

 E a quel punto?

 Bisognerà attendere innanzitutto l'esito del giudizio di cognizione. Queste sono semplicemente richieste di misure cautelari. La fase successiva sarà quella della mancata ottemperanza: un altro discorso, dal momento che si tratta di un accertamento più lungo e complesso. Peraltro, la Corte può rivolgersi al Consiglio di sicurezza, che può adottare delle misure per dare effetto alla sentenza. Ma a quel punto entrano in gioco valutazioni non di tipo giuridico, ma di opportunismo politico: citando George Orwell, è vero che tutti gli Stati sono uguali, ma ce ne sono alcuni che sono più uguali. (Ndr: Il Consiglio di Sicurezza è composto da 15 membri, tra cui gli Stati Uniti, che in quanto membro permanente ha diritto di veto. Dal 1945, gli Stati Uniti hanno bloccato 34 delle 36 risoluzioni proposte riguardo al conflitto tra Israele e Palestina).

Cosa è il genocidio secondo le leggi internazionali?

Il genocidio dal punto di vista normativo è un attacco volto a distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. L’Art. 2 della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio fa riferimento ad atti tra cui l'uccisione di membri del gruppo, le lesioni all'integrità fisica o mentale (amputazioni, danni permanenti, traumi psichici…), il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale (per esempio la mancanza di accesso all'acqua oppure al cibo) etc. 

Cosa è il genocidio secondo le leggi internazionali?

Il genocidio dal punto di vista normativo è un attacco volto a distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. L’Art. 2 della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio fa riferimento ad atti tra cui l'uccisione di membri del gruppo, le lesioni all'integrità fisica o mentale (amputazioni, danni permanenti, traumi psichici…), il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale (per esempio la mancanza di accesso all'acqua oppure al cibo) etc. 

 Lei cosa pensa di questo processo?

 Da un punto di vista di politica giudiziaria è un progetto molto interessante perché fa entrare nel dibattito dell’opinione pubblica un elemento che sino a oggi è stato profondamente marginale: il discorso giuridico. Mi lascia interdetto il fatto che sulla questione Israele siano intervenuti tutti, ma il ruolo dei giuristi è stato assolutamente marginale nonostante sia una questione di diritto internazionale: non c'è nessun dubbio a riguardo.

Questo è un esempio storico; indipendentemente dall'esito è la prova cristallina del fatto che la storia non si è fermata. Qui c'è uno Stato, Israele, la cui fondazione è intimamente legata alla nascita del concetto stesso di genocidio e che viene messo sul banco degli accusati per violazione dello stesso, con particolare riferimento alla mancata ottemperanza dell’obbligo di prevenzione. 

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